COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 43 della società U.S. VERBICARO avverso la regolarità della gara Lattarico – Verbicaro (2 – 0) del 10.11.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MARANO Massimiliano. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 43 della società U.S. VERBICARO avverso la regolarità della gara Lattarico – Verbicaro (2 – 0) del 10.11.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MARANO Massimiliano. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società U.S. Verbicaro propone reclamo avverso la regolarità della gara Lattarico - Verbicaro del 10.11.2007, per presunta posizione irregolare del calciatore Marano Massimiliano della società A.S. Lattarico, che ha preso parte al suddetto incontro. Dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento di questo Comitato, è risultato che il calciatore Marano Massimiliano, alla data di disputa della gara in esame, risultava regolarmente tesserato con la società A.S. Lattarico a titolo di prestito, con decorrenza dal 02.11.2007 e che, di conseguenza, lo stesso aveva titolo a partecipare alla gara de qua.; Pertanto, il reclamo proposto risulta essere infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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