COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 47 della Sig. PRISTERA’ Carmine (soc. Real Sellia Marina) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 21.11.2007 (Squalifica fino al 18.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 4 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 47 della Sig. PRISTERA’ Carmine (soc. Real Sellia Marina)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n° 17 del 21.11.2007 (Squalifica fino al 18.01.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
- letti il reclamo e gli atti ufficiali;
RITENUTO
- che dal referto arbitrale emerge con chiarezza che Pristerà Carmine (allenatore della Società Real Sellia Marina) ha tenuto un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore, rivolgendogli espressioni ingiuriose, battendogli le mani con
atteggiamento irridente, minacciando di denunciarlo alla pubblica autorità e rifiutandosi di abbandonare il campo di gioco dopo il suo
allontanamento;
- che i precedenti trascorsi fra il direttore di gara e il Pristerà, documentati mediante lettere di protesta rivolte al Comitato Regionale
Calabria, ed allegate al ricorso, più che giustificare il comportamento del Pristerà o smentire il rapporto arbitrale, testimoniano la
persistenza dello stato di tensione dello stesso Pristerà nei confronti del direttore di gara;
- che la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla natura e all'entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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