COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 68 della società A.S. BOVALINESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 (Attività Giovanile) del 28.11.2007 (Squalifica allenatore FIORENZA Giovanni fino al 15.01.2008, squalifica calciatore QUADARELLA Alessandro fino al 15.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 68 della società A.S. BOVALINESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
15 (Attività Giovanile) del 28.11.2007 (Squalifica allenatore FIORENZA Giovanni fino al 15.01.2008, squalifica calciatore
QUADARELLA Alessandro fino al 15.01.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
Che, dal rapporto dell’arbitro della gara Bovalinese-Soverato del 28.11.2007 risulta in maniera chiara ed inequivoca che, a fine gara:
- L’allenatore della società reclamante, Fiorenza Giovanni, teneva un comportamento offensivo nei confronti di un dirigente
della squadra avversaria ed, inoltre, rivolgeva frasi intimidatorie al direttore di gara;
- Il calciatore della medesima società, Quadarella Alessandro, si toglieva la maglietta lanciandola contro l’arbitro in segno di
stizza.
Il Giudice di I cure ha correttamente accertato i fatti verificatisi; tuttavia appare conforme a giustizia ridurre entrambe le squalifiche
irrogate, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti ai due tesserati della Società A.S. Bovalinese;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
- riduce la sanzione inflitta all’allenatore FIORENZA Giovanni fino al 30 DICEMBRE 2007;
- Riduce la sanzione irrogata al calciatore QUADARELLA Alessandro fino al 30 DICEMBRE 2007;
Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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