COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 59 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 05.12.2007 (Squalifica del campo di gioco per DUE giornate, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 300,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 59 della società A.S. BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 05.12.2007 (Squalifica del campo di gioco per DUE giornate, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 300,00). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA Che, dal rapporto del direttore di gara, degli assistenti arbitrali e del commissario di campo della gara Belvedere - Scalea 1912 del 02.12.2007, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: - A fine gara, mentre gli ufficiali di gara facevano negli spogliatoi, alcuni sostenitori della società reclamante sostavano in prossimità degli stessi; - Due dei suddetti sostenitori facevano irruzione nello spogliatoio arbitrale, aprendone la porta con violenza: mentre uno di essi protestava vivacemente nei confronti dell’arbitro, l’altro si avventava contro il suddetto ufficiale di gara, colpendolo con un violento pugno all’altezza dello zigomo sx, facendogli sbattere la testa al muro; - L’individuo resosi responsabile dell’atto di violenza descritto poc’anzi tentava di scappare ma veniva prontamente bloccato da uno degli assistenti arbitrali e dal presidente dell’A.S. Belvedere, Casella Giovanni, che provvedevano a consegnarlo alle Forze dell’ordine, nel frattempo intervenute, per la relativa identificazione; - Intanto, diversi sostenitori della Società Belvedere, fuori dal campo di gioco, “proferivano frasi ingiuriose e scurrili anche nei confronti” del Commissario di campo e degli Organi Federali; - Il direttore di gara, dopo aver fatto la doccia ed essersi rivestito, veniva accompagnato dagli assistenti arbitrali e dai Carabinieri al Pronto Soccorso della Casa di Cura “Ninetta Rosarno” di Marina di Belvedere Marittimo (CS), laddove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo alla regione occipitale ezigomatica sn”, con prognosi di sette giorni (come da copia del referto, in atti). La Società A.S. Belvedere propone reclamo avverso le sanzioni irrogatele dal Giudice Sportivo Territoriale, adducendo a sostegno delle proprie tesi, fra l’altro, il confronto del caso in questione con quelli “analoghi o, addirittura, più gravi, oggetto di autorevoli precedenti giurisprudenziali, per i quali, pur di fronte ad eventi assai più deprecabili” di quelli oggetto di esame “le sanzioni comminate sono state molto più tenui e contenute”. Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza C.A.F., ogni fattispecie, per struttura, componenti, connotazioni e circostanze varie, fa storia a sé e va autonomamente valutata, sicchè l’accostamento ad altri similari accadimenti, sempre superficiale, improbabile ed azzardato, non può costituire parametro idoneo, adottabile per la soluzione della problematica sanzionatoria, in quanto ogni vicenda disciplinare possiede lineamenti soggettivi ed oggettivi propri e peculiari che non soffrono comparazioni. Va invece considerata quale attenuante a favore della reclamante, così come la stessa ha evidenziato correttamente nel reclamo proposto, la circostanza relativa al comportamento del proprio presidente Casella Giovanni, il quale si è fattivamente adoperato (assieme ad uno degli assistenti arbitrali) per bloccare l’aggressore dell’arbitro, per poi consegnarlo ai Carabinieri per la relativa identificazione. Alla luce di quanto esposto, appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni irrogate alla società A.S. Belvedere; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società A.S. Belvedere : riduce la squalifica del campo di gioco ad UNA giornata; riduce ad UNO i punti di penalizzazione; Conferma nel resto. Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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