COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 61 del Sig. VITALE Antonio (soc. Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 28.11.2007 (Inibizione fino al 31.03.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 61 del Sig. VITALE Antonio (soc. Real Pianopoli)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
64 del 28.11.2007 (Inibizione fino al 31.03.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante del reclamante;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Vitale Antonio, a fine gara, teneva un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che veniva, altresì, colpito alla mano dalle parti metalliche
di un indumento che gli veniva scagliato contro;
rilevato che tale comportamento implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 19 del C.G.S.;
considerato che appare conforme a giustizia contenere la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale tenendo conto
dell’assenza di conseguenze lesive per il direttore di gara;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Sig. VITALE Antonio fino al 28 FEBBRAIO 2008;
dispone, altresì, restituirsi la tassa versata.
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