COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 62 del Sig. ANDRISANO Domenico Umberto (soc. Sancalogerese 05) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 28.11.2007 (Squalifica fino al 28.02.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 62 del Sig. ANDRISANO Domenico Umberto (soc. Sancalogerese 05) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 28.11.2007 (Squalifica fino al 28.02.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Andrisano Domenico Umberto; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ANDRISANO Domenico U. fino al 31 GENNAIO 2008; dispone, altresì, restituirsi la tassa versata.
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