COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 64 del Sig. MARTIRE Gaetano (soc. S.S. Fuscaldo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 05.12.2007 (Squalifica per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 18 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 64 del Sig. MARTIRE Gaetano (soc. S.S. Fuscaldo)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
68 del 05.12.2007 (Squalifica per TRE gare effettive).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo
Territoriale;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore Martire Gaetano;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARTIRE Gaetano a DUE gare effettive;
dispone, altresì, restituirsi la tassa versata.
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