COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 28 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di : BELTRANO Ivan (tesserato Pol. Cancellese), LEONE Giammichele (tesserato Pol. Cancellese), DE PANDIS Domenico (tesserato Pol. Cancellese), TENUTA Francesco (tesserato Pol. Cancellese), BOSCO Diego (tesserato Pol. Cancellese), OREFICE Yuri (tesserato Pol. Cancellese), SCARDAMAGLIA Francesco (allenatore di fatto Pol. Cancellese – tesserato quale calciatore A.S. Cosentia 1995), STRAFACE Francesco (Presidente Pol. Cancellese), ALBANITO Gianluca (tesserato S.S. La Sammartinese), SAULLO Luca (tesserato S.S. La Sammartinese), IANTORNO Gaetano (tesserato A.S. Lattarico), CAPONE Antonio (tesserato A.S.D. Luzzese Calcio 99), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché delle Società POLISPORTIVA CANCELLESE 1991, S.S. LA SAMMARTINESE, A.S. LATTARICO, A.S. COSENTIA 1995 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 28 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di : BELTRANO Ivan (tesserato Pol. Cancellese), LEONE Giammichele (tesserato Pol. Cancellese), DE PANDIS Domenico (tesserato Pol. Cancellese), TENUTA Francesco (tesserato Pol. Cancellese), BOSCO Diego (tesserato Pol. Cancellese), OREFICE Yuri (tesserato Pol. Cancellese), SCARDAMAGLIA Francesco (allenatore di fatto Pol. Cancellese – tesserato quale calciatore A.S. Cosentia 1995), STRAFACE Francesco (Presidente Pol. Cancellese), ALBANITO Gianluca (tesserato S.S. La Sammartinese), SAULLO Luca (tesserato S.S. La Sammartinese), IANTORNO Gaetano (tesserato A.S. Lattarico), CAPONE Antonio (tesserato A.S.D. Luzzese Calcio 99), per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché delle Società POLISPORTIVA CANCELLESE 1991, S.S. LA SAMMARTINESE, A.S. LATTARICO, A.S. COSENTIA 1995 e A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 17 aprile 2007 il Procuratore Federale, viste le relazioni dei Collaboratori dell’Ufficio Indagini nonché i documenti dagli stessi acquisiti; premesso: - che, al termine della gara Cancellese - La Sammartinese disputata sul campo sportivo di Luzzi due calciatori delle opposte squadre Leone Gianmichele e Saullo Luca,venivano alle mani sul terreno di giuoco; - che il Sig. Ermanno Licursi, dirigente della società SS La Sammartinese, era intervenuto per sedare la lite tra i due non riuscendovi per l’ingerenza di altre persone, giocatori, dirigenti e spettatori accorsi dagli spalti; - che, conseguentemente, dall’originaria lite scaturiva una vera e propria rissa nella quale il Licursi, suo malgrado, si vedeva coinvolto. Spintonato e preso a pugni rovinava per terra venendo ripetutamente colpito da calci anche mentre tentava di rialzarsi; - che, alzatosi a fatica sanguinante dal naso, rientrava negli spogliatoi dove si accasciava a terra e, dopo pochi minuti, decedeva; - che la Procura Federale ha depositato copia della relazione dei consulenti tecnici incaricati dal P.M. nel procedimento penale a carico degli incolpati, i quali hanno accertato: “Le lesioni traumatiche obiettivate sul corpo del Licursi, riconducibili all’aggressione subita, non hanno avuto un ruolo di causa diretta per il decesso dello stesso. Tuttavia all’aggressione ed alle lesioni conseguenti si può riconoscere un ruolo di concausa dal momento che, considerate le patologie cardiache preesistenti, ha alterato il precario equilibrio emodinamico esistente, creando la condizione per l’instaurarsi di una aritmia cardiaca risultata fatale “; Comunicato Ufficiale N. 78 del 28 Dicembre 2007 519 che dalle numerose testimonianze raccolte, a parere dell’Organo inquirente, è emerso che tesserati Beltramo Ivan, Leone Gianmichele, Straface Francesco, De Pandis Domenico e Tenuta Francesco si sono resi responsabili della rissa nonchè di avere colpito il Sig. Ermanno Licursi, mentre Albanito Gianluca, Orefice Yuri, Scardamaglia Francesco, Saullo Luca, Bosco Diego e Iantorno Gaetano devono essere ritenuti responsabili solo della rissa; - che alla gara era assente la Forza Pubblica la cui presenza non era stata richiesta; - che, durante la gara, sulla panchine della Soc.La Sammartinese aveva preso posto il calciatore Iantorno Gaetano pur non avendone titolo in quanto tesserato per la Soc. A.S. Lattarico, svolgendo le funzioni di allenatore; - che la Pol. Cancellese aveva inserito nella distinta dei partecipanti alla gara, quale dirigente accompagnatore, il nominativo del dirigente Urso Sergio non presente alla competizione, mentre in panchina sedeva senza alcun titolo Capone Antonio, dirigente della A.S.D.Luzzese; - che Scardamaglia Francesco, allenatore della soc. Cancellese, che aveva seguito la gara dalla tribuna perché squalificato, in realtà non aveva titolo ad esercitare le funzioni di allenatore, così indicato nelle distinte di tutte le gare disputate dalla Soc. Cancellese, dalle quali risultava quale allenatore lo Scardamaglia, sia per non aver mai conseguito l’abilitazione di allenatore, sia per non essere stato mai tesserato con la Soc. Cancellese, essendo invece tesserato con la Soc.Calcio a 5 A.S.Cosentia; tanto premesso deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale (già Commissione Disciplinare) Beltrano Ivan, Leone Gianmichele, Straface Francesco, De Pandis Domenico e Tenuta Francesco per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per avere partecipato alla rissa e per avere colpito nel corso della stessa il dirigente Licursi Ermanno; Orefice Yuri, Bosco Diego, Scardamaglia Francesco, Albanito Gianluca , Iantorno Gaetano e Saullo Luca per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S. per avere partecipato alla rissa; Capone Antonio per rispondere della violazione di cui all’art.1 C.G.S. per essersi seduto in panchina quale dirigente accompagnatore senza essere tesserato per la Soc. Cancellese; la Soc. Polisportiva Cancellese 1991 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 2, comma 4 C.G.S., nella violazione ascritta al suo Presidente Straface Francesco ed ai suoi tesserati Beltrano Ivan, Leone Giammichele, De Pandis Domenico, Tenuta Francesco, Orefice Yuri e Bosco Diego; - la Soc. SS. La Sammartinese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 2, comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati Albanito Gianluca e Saullo Luca; - la soc. A.S. Lattarico a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 2, comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato Intorno Gaetano; - la Soc. A.S. Cosentia 1995 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 2, comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserato Scardamaglia Francesco; - la Soc. A.S.D. Luzzese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art 2, comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato Capone Antonio. LE MEMORIE DIFENSIVE Hanno depositato memorie difensive: - Tenuta Francesco che ha concluso chiedendo di essere prosciolto da ogni addebito per non avere commesso i fatti contestatigli, - Straface Francesco e Scordamaglia Francesco, che hanno allegato relazione di consulenza tecnico legale, contestando tutti gli addebiti siccome estranei ai fatti; - Leone Giammichele che, ammettendo lo scontro con il calciatore Leone, ha concluso chiedendo che venga riconosciuta la sua completa estraneità alla rissa. IL DIBATTIMENTO Ala riunione del 14 dicembre 2007 sono comparsi al cospetto della Commissione Disciplinare Territoriale il vice Procuratore Federale Avv. Salvatore Sciacchitano e il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, nonché gli avvocati Nicola Mendace difensore di Tenuta Francesco, Piergiuseppe Cutrì difensore di Leone Gianmichele, l’avv. Luciano Tocci difensore della società La Sammartinese, l’avv. Ferrucci per Saullo Luca e Iantorno Gaetano, l’avv. Amantea per Orefice Yuri, l’avv. Vincenzo Adamo per Bosco Diego e personalmente i sigg.ri Straface Francesco, Saullo Luca, Sala Ugo per la società La Sammartinese, Elia Pierino per la Società Lattarico, Saullo Pino, Iantorno Gaetano, Scardamaglia Francecso. Il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento. Il vice Procuratore Federale avv. Salvatore Sciacchitano ha formulato le richieste di seguito trascritte: Comunicato Ufficiale N. 78 del 28 Dicembre 2007 520 LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Per Straface Francesco, Presidente della Cancellese, inibizione anni cinque e proposta preclusione ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett.E e H e comma 2 del C.G.S., norme vigenti all’epoca dei fatti; Per Beltrano Ivan, Leone Gianmichele, De Pandis Domenico, Tenuta Francesco - calciatori della Cancellese - squalifica anni cinque e proposta preclusione ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett.G e H e comma 2 del C.G.S., norme vigenti all’epoca dei fatti; Per Orefice Yuri, Bosco Diego - calciatori Cancellese - squalifica anni quattro ai sensi dell’art.14 comma 1 lett.G., norma vigente all’epoca dei fatti, Per Scardamaglia Francesco - calciatore del Cosentia (allenatore di fatto della Cancellese) - squalifica anni quattro ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett.G., norma vigente all’epoca dei fatti; Albanito Gianluca, Saullo Luca e Iantorno Gaetano - calciatori La Sammartinese - squalifica anni quattro ai sensi dell’art.14 comma 1 lett.G., norma vigente all’epoca dei fatti; Capone Antonio - dirigente della Luzzese - mesi sei di inibizione ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett.E, norma vigente all’epoca dei fatti; Per la società Polisportiva Cancellese 1991 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la non ammissione a tutte le manifestazioni federali per anni due, ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera L, norma vigente all’epoca dei fatti; Per la Società SS La Sammartinese a titolo di responsabilità oggettiva squalifica del campo per cinque giornate di campionato e tre punti di penalizzazione in classifica nell’attuale campionato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettere E ed F, norme vigenti all’epoca dei fatti; Per la Società A.S. Lattarico a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del suo calciatore Iantorno Gaetano l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); Per la società A.S. Cosentia 1995 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del suo tesserato Scardamaglia Francesco, ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00); Per la Società A.S.D. Luzzese Calcio 99 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del suo tesserato Capone Antonio, ammenda di € 1.000,00 (mille/00); LE RICHIESTE DELLA DIFESA Per Tenuta Francesco proscioglimento da ogni addebito; Per Leone Gianmichele proscioglimento da ogni addebito e in particolare che sia riconosciuta la non partecipazione all’aggressione del sig. Licursi; Per Orefice Yuri proscioglimento da ogni addebito; Per Intorno Sullo e Albanito proscioglimento da ogni incolpazione; Per la Società La Sammartinese riconoscersi che nessuna responsabilità può essere ascritta a titolo di responsabilità oggettiva; Per Bosco Diego proscioglimento da ogni addebito anche per difetto di prova; Per Straface Francesco proscioglimento da ogni addebito; I sigg.ri Capone Antonio, Scardamaglia Francesco, Elia Pierino (Presidente Società Lattarico) hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito; I MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va ribadito il principio, più volte affermato dalla C.A.F. e del resto pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, dell’assoluta autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale, con la conseguenza che il giudice sportivo, in sede disciplinare, può e deve autonomamente valutare i fatti in base alle procedure proprie dell’ordinamento sportivo prescindendo dall’eventuale giudizio penale sui fatti stessi. A tal proposito, osserva la Commissione che oggetto del procedimento disciplinare è solo accertare se gli incolpati si siano resi responsabili delle violazioni loro contestate. La morte del povero Ermanno Licursi, pur essendo episodio di eccezionale gravità, è estranea al procedimento e coloro che l’hanno eventualmente provocata devono risponderne alla loro coscienza e alla giustizia ordinaria cui spetta individuare i responsabili. Questa Commissione, esclusa la volontà di individuare la sussistenza o meno di un nesso di causa tra la rissa e il decesso del Licursi, che è compito della giustizia ordinaria, ha voluto comunque tenere in debito conto le conseguenze e la gravità dell'evento e quindi aggravare le sanzioni a quei tesserati protagonisti del pestaggio ai danni del Licursi, intervenuto nella rissa, ricordiamolo, per dividere i contendenti e non per colpire. Tanto premesso, è incontestato che al termine dell’incontro di calcio Cancellese - La Sammartinese (terza categoria), disputato sul campo sportivo di Luzzi, i calciatori Beltrano Ivan e Bosco Diego, entrambi tesserati per la Soc. Cancellese, Straface Francesco, Presidente della Cancellese, Scardamaglia Francesco, tesserato con la società di calcio a 5 Cosentia, ma di fatto allenatore della Cancellese - provenienti dalla tribuna ed entrati sul terreno di giuoco attraverso un cancello colpevolmente lasciato aperto - tentavano di aggredire il calciatore Saullo Luca, tesserato con Soc. La Sammartinese, che era venuto alle mani con il calciatore Leone Giammichele, portiere della Cancellese. Comunicato Ufficiale N. 78 del 28 Dicembre 2007 521 Con l’intenzione di placare gli animi interveniva il sig. Ermanno Licursi, che veniva colpito e cadeva a terra. Nella rissa che seguiva tra calciatori e sostenitori della Cancellese (entrati dal cancello aperto) e calciatori della Sammartinese, il Licursi, riverso sul terreno, veniva pestato con calci e pugni. Rientrato negli spogliatoi, poco dopo decedeva per complicazioni cardiache. Dagli accertamenti effettuati dai Collaboratori dell’Ufficio Indagini è emerso che presero parte alla rissa, oltre ai sostenitori della Soc. Cancellese, i tesserati Beltrano Ivan, Leone Gianmichele, Straface Francesco, De Pandis Domenico, Tenuta Francesco, Orefice Yuri, Bosco Diego, Scardamaglia Francesco, Albanito Gianluca, Iantorno Gaetano e Saullo Luca. Ne consegue che tutti gli incolpati sono venuti meno al dettato dell’art.1 del C.G.S., il quale prevede che tutti i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. LE SINGOLE POSIZIONI Beltrano Ivan Tutti i presenti all’accaduto lo indicano come il più facinoroso sia durante l’incontro di calcio, al quale assisteva come spettatore in tribuna essendo squalificato, sia al termine dello stesso allorché, entrato sul terreno di giuoco, prese parte attiva alla rissa e alla feroce aggressione nei confronti del Licursi che colpì ripetutamente con calci e pugni quando era in piedi e con calci una volta caduto a terra. Nessun dubbio può sussistere sulla sua partecipazione attiva alla rissa, atteso che è stato individuato come il giovane con l’orecchino oltre che per la particolarità del suo abbigliamento (vestiva un giubbino chiaro e pantaloni arancione), circostanza quest’ultima confermata anche dal suo allenatore sig. Scardamaglia Francesco. Hanno confermato che il Beltramo colpì con calci il Licursi caduto a terra Gentile Luigi, Sganga Fabio Giovanni, Perrotta Ennio, Albanito Gianluca, Bova Antonio, Sala Gabriel. Il Beltrano, inoltre, dopo la mischia in cui colpiva il Licursi, si rendeva protagonista di altro episodio violento, inseguendo il capitano della Sammartinese Albanito Gianluca, come riferiscono Perrotta Ennio, Bova Antonio e lo stesso Albanito, il quale, in particolare, riferisce di essere stato inseguito fin fuori l'impianto sportivo dal Beltrano, che aveva una pietra in mano e lo minacciava di morte. Si segnala inoltre che il Beltrano dimostrava scarsa collaborazione con i Collaboratori dell'Ufficio Indagini, rilasciando dichiarazioni chiaramente mendaci, escludendo il suo coinvolgimento nella rissa, negando ogni addebito ed invocando addirittura uno scambio di persona. Alla luce delle molteplici testimonianze assolutamente univoche, precise e concordanti, il Beltrano deve essere ritenuto responsabile della aggressione ai danni del Licursi e di averlo colpito con calci e pugni quando lo stesso dirigente era già caduto a terra. Leone Gianmichele E’ il portiere della Soc. Cancellese che al termine della gara aggredì il calciatore della Sammartinese Saullo Luca, reo di avere “ bestemmiato i morti “ al compagno di squadra Manna Gennaro, afferrandolo per il bavero della maglietta e strattonandolo. E' l'episodio che ha dato origine alla rissa. La sua partecipazione alla rissa è indiscutibile (testi Saullo, Gentile, Iantorno, De Marco, Straface, De Pandis), così come è altrettanto indiscutibile la circostanza che abbia colpito il Licursi con calci anche quando quest’ultimo era caduto a terra (testi Albanito Gianluca, Bova, Sganga, Sala). Anche in questo caso le testimonianze sono precise e concordanti, tanto da potersi affermare la grave responsabilità del Leone per la rissa e per l'aggressione al Licursi. Straface Francesco Il calciatore Bova Antonio ha dichiarato ai Collaboratori dell’Ufficio Indagini: “Il Licursi veniva colpito da un violento schiaffo sul volto infertogli dal Presidente della Cancellese Straface, il quale aveva i baffi ed indossava un giubbotto scuro con pelliccia sul bavero nonché capelli brizzolati. Poco dopo vedevo il Licursi cadere a terra. Vedevo chiaramente il Licursi essere colpito con violenza a calci da Ivan Beltrano, dallo stesso Presidente Straface… Ricordo che il Presidente Straface si è limitato ad infliggere al Licursi soltanto due o tre calci e poi è andato via”.( All.10 bis) Il calciatore De Marco Francesco, della Soc. Cancellese, ha dichiarato ai Collaboratori dell’Ufficio Indagini: “Si è verificata una vera e propria rissa cui hanno partecipato Leone Gianmichele, Ivan Beltrano, il Presidente Straface…..” A carico del Presidente Straface, quindi, vi sono testimonianze univoche e concordanti che consentono di poter affermare che lo stesso non solo partecipò alla rissa, quanto commise atti di violenza nei confronti del Licursi. La difesa ha dedotto che gli accusatori si sono contraddetti avendo dichiarato che il sig. Straface indossava un giubbotto grigio (Guzzo Fedele) o un giubbotto bianco (Pinnola Basilio) o un giubbotto nero, mentre in effetti lo Straface indossava un piumone lungo di colore nero. Rileva la Commissione che tale tesi difensiva non può essere condivisa. E’ comprensibile, infatti, che, a causa del rapido evolversi degli eventi e dell’elevato numero di persone coinvolte nella rissa qualche elemento sia sfuggito o ricordato in maniera difforme. Ciò non toglie che l’incolpato si sia reso responsabile degli atti di violenza contestati essendovi a suo carico, per come si è prima detto, dichiarazioni precise e univoche di testi. E pertanto deve essere ritenuto responsabile della partecipazione alla rissa e della aggressione al Licursi. Comunicato Ufficiale N. 78 del 28 Dicembre 2007 522 De Pandis Domenico Calciatore della Cancellese, dichiara di aver visto la rissa indicando anche i nomi dei protagonisti, inclusi alcuni compagni di squadra, ma nega di avervi preso parte e di aver visto l'episodio del Licursi. Il De Pandis è il calciatore che a fine gara si avvicina all'arbitro per farsi identificare dallo stesso, al fine di precostituirsi un alibi. Anche lui, come Tenuta, viene accusato da Albanito Gianluca (all.9) di essere uno degli aggressori del Licursi mentre lo stesso era a terra e veniva colpito ripetutamente a calci. Saullo Luca lo accusa di aver picchiato Iantorno Gaetano; lo stesso Iantorno lo vede litigare con il Saullo e lo riconosce tra quelli che circondano il Licursi a terra, senza però vederlo colpire. E' certa la sua partecipazione attiva alla rissa, ma non l'aggressione al Licursi. Tenuta Francesco Viene indicato tra i partecipanti alla rissa dal compagno di squadra De Pandis e dal calciatore della Sammartinese Iantorno Gaetano, che lo accusa di aver aggredito il Saullo. Era certamente nei pressi del Licursi quando questi veniva colpito, ma solo Albanito Gianluca (all.9) lo vede colpire il Licursi. Nessun altro testimone conferma tale circostanza. La sua posizione è analoga a quella del compagno di squadra De Pandis, in quanto l'unico ad accusarlo di aver colpito il Licursi è Albanito. E' certa però, come per il De Pandis, la sua partecipazione attiva alla rissa. Orefice Yuri E’ stato individuato dal sig. Straface Francesco, Presidente della Soc.Cancellese società nella quale milita, come uno dei calciatori partecipanti alla rissa. Lui stesso ammette di avervi partecipato e di essere stato colpito con un calcio in faccia da Albanito, il quale a sua volta ammette di averlo colpito, ma con una spinta, per allontanarlo dal Licursi. Albanito lo indica tra quelli che colpiscono il Licursi riverso a terra, ma tale circostanza non viene supportata da altre testimonianze. Albanito Gianluca Lo stesso dice di essere intervenuto nella mischia quando il Licursi era già in terra e veniva colpito a calci dagli aggressori, riferisce di aver dato una spinta al n.17 (Orefice) e ad un'altra persona con il giubbino chiaro (Bosco), e che appena il calciatore spinto è caduto si sono tutti rivolti verso di lui tentando di aggredirlo. Ma Scardamaglia Francesco e Orefice Yuri lo accusano di aver colpito in realtà Orefice Yuri con un calcio in faccia. E altri testimoni riferiscono di averlo visto anche colpire con calci nella schiena il calciatore della Cancellese Sindoni Andrea (Straface Guerino, Salituro Michele, Leone Gianmichele, Sindoni Valentino). Sostanzialmente non ha negato di avere partecipato alla rissa, sia pure al solo scopo di difendere il suo dirigente Ermanno Licursi. A questo punto Albanito fuggiva fino a fuori l'impianto sportivo per circa 1 km, inseguito tra gli altri dal Beltrano con una pietra in mano, fino a quando non veniva soccorso da un automobilista di passaggio, come riferito da Sala Ugo, Saullo Luca, secondo cui Albanito era intervenuto in soccorso dei compagni, era costretto a tornare sui suoi passi perché rincorso da calciatori e tifosi della Cancellese e sfuggiva i suoi inseguitori solo perché usciva a forte velocità fuori dal campo; Sganga Fabio Giovanni, Sammartinese: “Il nostro capitano, nel tentativo di soccorrere il Licursi e gli altri compagni di squadra coinvolti nella anzidetta aggressione, era costretto a scappare fuori dal campo sportivo perché inseguito da tifosi e giocatori della Cancellese”; Perrotta, Bova, Sindoni Valentino, De Pandis, Albanito Francesco. Da tali ultime dichiarazioni emergerebbe che la condotta dell'Albanito, in particolare l'aggressione a Orefice Yuri che si trovava vicino al Licursi, fosse dettata dall'intenzione di soccorrere il Licursi e i compagni coinvolti nella rissa. Ma la sua azione si è svolta con tale foga e violenza, da non poterlo escludere dai protagonisti della rissa. Scardamaglia Francesco Allenatore di fatto della Cancellese, irregolare poiché tesserato con la società di calcio a 5 Cosentia. Lo Scardamaglia, nel corso del campionato, senza averne titolo, ha sempre preso posto sulla panchina della Cancellese in qualità di allenatore, tanto che il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale della LND di Cosenza lo aveva squalificato, senza rilevare la sua posizione irregolare. Il suo nominativo di allenatore è stato trascritto in tutte le distinte delle gare precedenti, senza che i rispettivi arbitri ne verificassero l'irregolarità. Risulta altresì inserito irregolarmente in qualità di istruttore nell'organigramma della scuola calcio della Polisportiva Cancellese. Ciò premesso, assisteva alla gara dalla Tribuna perché squalificato ed entrava in campo con il gruppo del Beltrano a fine gara. Viene accusato dal calciatore della sua squadra De Pandis, dal dirigente della Sammartinese Sala Ugo - il quale riferisce testualmente: “... il Dirigente Straface e l'allenatore Scardamaglia prendevano parte al gruppo degli aggressori, incitando i loro ragazzi a continuare a colpire senza comunque intervenire materialmente nell'atto del picchiare”- , da Capone Antonio e da Albanito Francesco, di aver preso parte alla rissa senza però colpire il Licursi. Comunicato Ufficiale N. 78 del 28 Dicembre 2007 523 Saullo Luca Calciatore della Sammartinese, è il protagonista della lite iniziale con il Leone, dalla quale scaturisce la rissa. L'episodio viene descritto dalla quasi totalità dei testi. Al termine della gara nei pressi degli spogliatoi, rimproverato dal calciatore Leone Giammichele per avere offeso con bestemmie i defunti del compagno di squadra Manna Gennaro, lo colpiva con un pugno alla regione parietale destra, come riferito dal Leone. Ammette la rissa ai collaboratori dell'Ufficio Indagini (all.6), ma dichiara di non avere visto l'aggressione al Licursi perché in quel momento era in terra per essere stato colpito con un calcio dal Leone. Sindoni Valentino lo accusa di aver trattenuto il fratello Sindoni Andrea, mentre Albanito lo picchiava. Deve pertanto essere ritenuto responsabile per aver preso parte alla rissa. Bosco Diego Assiste alla gara dalla Tribuna perché squalificato ed entra in campo insieme al Beltrano, Scardamaglia e Straface. Albanito Gianluca lo identifica tra quelli che partecipano alla fase iniziale della rissa con Saullo e Leone. Il Presidente della sua stessa squadra, Straface, lo indica tra i protagonisti della rissa. Idem Antonio Capone. E' indubbio che abbia preso parte alla rissa trovandosi nei pressi del Licursi al momento dei fatti, ma nessuno lo accusa di aver colpito il Licursi. Iantorno Gaetano Tesserato con l'AS Lattarico, assisteva alla gara dalla panchina della Sammartinese senza averne titolo, svolgendo le funzioni di allenatore, come riferito da molti calciatori, in violazione dell'art. 66, comma 2, NOIF. Ammette di aver partecipato alla rissa, ma solo per difendere il Licursi e per convincere i calciatori della Sammartinese a rientrare negli spogliatoi. Nel fare questo, spingeva una persona e veniva inseguito e picchiato da alcuni calciatori della Cancellese. Le testimonianze raccolte concordano sostanzialmente con tale dichiarazione. Saullo Luca dice che Iantorno veniva bloccato contro il muro dal n.9 della Cancellese (Monaco) e colpito con ripetuti calci alle gambe dal n. 4 (De Pandis). Gentile (all.7), della Sammartinese e Albanito Francesco, parlano di un inseguimento ai danni di Iantorno da parte di calciatori della Cancellese. Sganga Fabio Giovanni, Sammartinese, riferisce che il Iantorno si trovava nel capannello di uomini intorno al Licursi, e che veniva colpito. Nessuno ha dichiarato di averlo visto colpire altri contendenti. Può pertanto affermarsi che lo Iantorno non ha partecipato con violenza e aggressività alla rissa, ma si è attivato solo allo scopo di fermarla e di difendere i suoi compagni in difficoltà. Capone Antonio Dirigente della Soc. Luzzese ai collaboratori dell’Ufficio Indagini ha dichiarato che pur non essendo tesserato né per la soc. Sammarinese, né per la soc.Cancellese era presente nei pressi della panchina della soc. Cancellese, con la quale collabora da diversi anni. In effetti è stato accertato che sedeva sulla panchina della soc. Cancellese senza averne titolo, al posto del sig. Urso Sergio, il cui nominativo era indicato nella distinta di gara, ma che, per sua stessa ammissione, non era presente a detta gara. Soc. Polisportiva Cancellese 1991 Accertata la reponsabilità dei calciatori Beltrano Ivan, Leone Giammichele, De Pandis Domenico, Tenuta Francesco, Orefice Yuri e Bosco Diego nonché del Presidente Straface Francesco, deve essere affermata la responsabilità della Soc.Polisportiva Cancellese 1991 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti. Soc. SS La Sammartinese Accertata la responsabilità dei calciatori Albanito Gianluca e Saullo Luca deve essere affermata la responsabilità della Soc. SS La Sammartinese a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti. Soc. A.S. Lattarico La Soc. Lattarico risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti, per avere il suo tesserato Iantorno Gaetano preso parte alla gara, sedendo sulla panchina della Soc. Sammarinese, non avendone titolo. Soc. A.S. Cosentia 1995 La Soc. A.S. Cosentia 1995 risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti, per i fatti ascritti al suo tesserato Scardamaglia Francesco. Soc. A.S.D. Luzzese La Soc. A.S.D.Luzzese 1995 risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti, per avere il suo tesserato Capone Antonio seguito la gara dalla panchina della soc. Cancellese, senza averne titolo. Le sanzioni vanno commisurate alle effettive responsabilità degli incolpati. Comunicato Ufficiale N. 78 del 28 Dicembre 2007 524 P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, riconosciuta la responsabilità degli incolpati Beltrano Ivan, Giammichele, Straface Francesco, De Pandis Domenico, Tenuta Francesco, Albanito Gianluca, Orefice Yuri, Scardamaglia Francesco, Bosco Diego, Iantorno Gaetano e Capone Antonio nonché delle società Polisportiva Cancellese 1991, Soc. SS La Sammartinese, Soc. A.S, Lattarico, Soc. A.S. Cosentia 1995, Soc. A.S, Lattarico, Soc. A.S.D. Luzzese, irroga a : STRAFACE FRANCESCO, Presidente della Cancellese, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per anni CINQUE, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett.E e comma 2, del C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti; BELTRANO IVAN e LEONE GIAMMICHELE, calciatori della Cancellese, la squalifica per anni CINQUE, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ai sensi dell'art.14 comma 1 lettere G ed H e comma 2, norma vigente all'epoca dei fatti; DE PANDIS DOMENICO, TENUTA FRANCESCO, OREFICE YURI, BOSCO DIEGO, tutti calciatori della Cancellese, e SCARDAMAGLIA FRANCESCO, calciatore Cosentia (allenatore di fatto della Cancellese), la squalifica di anni TRE, ai sensi dell'art.14 comma 1, lett.G, C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti; ALBANITO GIANLUCA e SAULLO LUCA, calciatori della La Sammartinese, la squalifica di anni DUE e mesi SEI, ai sensi dell'art.14 comma 1, lett.G, C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti; IANTORNO GAETANO, calciatore del Lattarico (in panchina come collaboratore della La Sammartinese), la squalifica di anni UNO e mesi SEI, ai sensi dell'art.14 comma 1, lett.G, C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti; CAPONE ANTONIO, dirigente della Luzzese Calcio 99 (in panchina come collaboratore della Cancellese), la inibizione per mesi SEI, ai sensi dell'art.14 comma 1, lett.E, C.G.S., norma vigente all'epoca dei fatti; POLISPORTIVA CANCELLESE 1991, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, la non ammissione a tutte le manifestazioni federali per anni DUE, ai sensi dell'art.13 comma1, lett.L, norma vigente all'epoca dei fatti; S.S. LA SAMMARTINESE, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per CINQUE giornate di campionato e punti tre di penalizzazione da scontare nella corrente stagione, ai sensi dell'art.13 comma 1, lett.E ed F, norma vigente all'epoca dei fatti; A.S. LATTARICO, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquescento/00), ai sensi dell'art.13 comma1, lett.B, norma vigente all'epoca dei fatti; A.S. COSENTIA 1995, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 500,00 (cinquescento/00), ai sensi dell'art.13 comma1, lett.B, norma vigente all'epoca dei fatti; SOC. A.S.D. LUZZESE, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (cinquescento/00), ai sensi dell'art.13 comma1, lett.B, norma vigente all'epoca dei fatti;
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