COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 57 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 28.11.2007 (Ammenda di € 65,00, squalifica calciatore BARBARO Francesco fino al 28.02.2008, squalifica calciatore CICCONE Diego fino al 28.01.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 57 della società A.S. PROLOCO MELICUCCA’
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 28.11.2007 (Ammenda di € 65,00, squalifica calciatore BARBARO Francesco fino al 28.02.2008, squalifica calciatore CICCONE Diego fino al 28.01.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
L’arbitro con supplemento del 07.01.2008 ha chiarito le vicende per cui è ricorso.
Nello specifico ha ribadito che il n° 15 del Melicuccà all’atto dell’espulsione, avvenuta al 46° del primo tempo, lo ha offeso e minacciato uscendo dal campo; e che a fine gara, all’uscita del campo di gioco, il n° 5 della stessa formazione Ciccone Diego lo ha minacciato di morte diffidandolo dal riportare nel rapporto ufficiale quanto avvenuto nel corso della gara.
Ha quindi specificato che il calciatore che al 45° del secondo tempo lo ha minacciato di morte ripetutamente puntandogli il dito contro il viso e spingendolo, venendo da lui espulso era il n° 16 del Melicuccà Ottina Felice e non Barbaro Francesco. Ha da ultimo confermatoli rapporto nel resto.
In relazione a quanto sopra vanno confermate la sanzione irrogate al Melicuccà ed al calciatore Ciccone Diego, entrambe assolutamente congrue.
In esito alle precisazioni dell’arbitro in merito alla posizione del calciatore Barbaro Francesco ritiene conforme a giustizia ridurre la sanzione a tutto il 28 gennaio 2008 e rinviare gli atti al giudice di primo grado per l’esame delle contestazioni mosse a Ottinà Felice;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore BARBARO Francesco fino al 28 GENNAIO 2008;
rimette gli atti al Giudice di primo grado della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per quanto attiene alla posizione di OTTINA Felice;
conferma nel resto, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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