COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 67 della società S.S. REAL FILOS IPPOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 05.12.2007 (Omologazione della gara Roccabernarda – Real Filos Ippos del 25.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 67 della società S.S. REAL FILOS IPPOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 del 05.12.2007 (Omologazione della gara Roccabernarda – Real Filos Ippos del 25.11.2007). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante sostiene che la gara non ha avuto formale conclusione e, quindi, regolare svolgimento in quanto – dopo la sospensione causata dalle numerose proteste generate dall’assegnazione e dall’esecuzione di un calcio di rigore a favore della società Real Filos Ippos - l’intervenuta oscurità ha impedito la ripresa del giuoco. La ricostruzione dei fatti, effettuata per mezzo degli atti ufficiali, depone per l’accoglimento di tale tesi. Al 34° del secondo tempo l’invalidazione di un rete, scaturita dall’esecuzione di un calcio di rigore, comportava l’insorgere di vibrate proteste da parte dei giocatori del Real Filos Ippos, l’arbitro riparava verso gli spogliatoi; dopo circa 20/25 minuti riportata la calma in campo si apprestava a riprendere la gara ma ne constatava l’impossibilità per la sopraggiunta oscurità - l’impianto di giuoco non è dotato di impianto di illuminazione artificiale – e decretava perciò la sospensione definitiva della gara. Per tali ragioni è da ritenere che la gara non abbia avuto regolare svolgimento per cause indipendenti dalla volontà e quindi responsabilità delle due squadre. Consequenzialmente la gara stessa va ripetuta. P.Q.M. in accoglimento del reclamo dispone le ripetizione della gara ROCCABERNARDA – REAL FILOS IPPOS; rimette al Presidente della Delegazione Provinciale di Crotone per quanto di competenza; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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