COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 69 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Manchester Castrovillari (4 – 1) dell’11.12.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare del calciatore COVONE Stefano.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 69 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Manchester Castrovillari (4 – 1) dell’11.12.2007 Campionato Regionale Juniores per presunta posizione irregolare del calciatore COVONE Stefano. LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società A.S.D. Manchester Castrovillari propone reclamo avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese - Manchester Castrovillari dell’11.12.2007, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, per presunta posizione irregolare del calciatore Covone Stefano (nato il 27.02.1993) della società La Sportiva Cariatese che ha preso parte al suddetto incontro. La reclamante sostiene che il suddetto calciatore non avrebbe avuto titolo a parteciparvi, non avendo raggiunto alla data della disputa della gara l’età minima di quindici anni necessaria per poter disputare incontri del Campionato “Juniores”. Al riguardo va rilevato che, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. e degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo di Lega per la partecipazione ai campionati organizzati dalla L.N.D. nella s.s. 2007/2008 (riportati sul C.U. n.1 del 02.07.2007 del Comitato Regionale Calabria), possono partecipare alle gare del Campionato “Juniores” della stagione in corso “tutti i calciatori nati dall’01.01.1989 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età”. Tale circostanza nel caso di specie non si è realizzata, in quanto il calciatore Covone Stefano, essendo nato il 27.02.1993, alla data della disputa della gara in esame (11.12.2007) non aveva ancora raggiunto il 15° anno di età e, pertanto, non aveva titolo a prendervi parte. Pertanto, il reclamo de quo risulta essere fondato. Visto l’art. 17, comma 5, del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, delibera di irrogare alla società LA SPORTIVA CARIATESE la punizione sportiva della perdita della gara La Sportiva Cariatese - Manchester Castrovillari dell’11.12.2007, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, col punteggio di 0-3; disponendo, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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