COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 71 della società A.S. REAL PERNOCARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 12.12.2007 (Ammenda di € 100,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CAPARRA Alessandro fino al 20.02.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 71 della società A.S. REAL PERNOCARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 12.12.2007 (Ammenda di € 100,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CAPARRA Alessandro fino al 20.02.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Che dal rapporto dell’arbitro della gara Calimera Calcio - Real Pernocari del 09.12.2007 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: - Al 15° del II tempo, a seguito dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte della squadra avversaria, il calciatore Caparra Alessandro della società A.S. Real Pernocari, dopo essersi avvicinato all’arbitro, gli stringeva i genitali senza provocargli dolore e veniva, pertanto, espulso; - Nel corso del II tempo, i sostenitori della società reclamante, dopo l’espulsione di alcuni calciatori della propria squadra, lanciavano in campo una pietra che colpiva il direttore di gara allo zigomo sx, causandogli un forte dolore che, tuttavia, non gli impediva di portare a termine la gara. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Caparra Alessandro fino al 20.02.2008, sanzionando la società A.S. Real Pernocari con un ammenda di € 100,00 con diffida, a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 4, comma 3, del C.G.S.) per i fatti ascritti ai propri sostenitori (cfr. C.U. n. 25 del 12.12.2007 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia). Nel reclamo in esame, la società A.S. Real Pernocari ricostruisce gli episodi di violenza di cui sopra in maniera difforme da quanto ha fatto, in modo puntuale, il direttore di gara nel proprio rapporto. Tuttavia, per espressa disposizione regolamentare (art. 35 del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., il referto dell’arbitro costituisce fonte di prova assoluta e privilegiata e, di conseguenza, non può essere disatteso, se non altro perché proveniente da un soggetto che, essendo istituzionalmente super partes, non può essere portatore di un interesse ad alterare o distorcere, sia pure non intenzionalmente, la verità. Le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure alla società A.S. Real Pernocari ed al calciatore Caparra Massimiliano appaiono congrue ed adeguate ai fatti addebitatigli. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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