COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 72 della società A.S.D. REAL SELLIA MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 12.12.2007 (Squalifica calciatore CALABRO’ Cristiano per OTTO giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 DELL’8 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 72 della società A.S.D. REAL SELLIA MARINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 21 del 12.12.2007 (Squalifica calciatore CALABRO’ Cristiano per OTTO giornate).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La società reclamante impugna la decisione assunta dal giudice sportivo assumendo che al calciatore Calabrò non può essere imputato alcun tentativo di aggressione ma al più un comportamento poco corretto nei confronti dell’arbitro.
In effetti dal rapporto arbitrale non discende la certezza assoluta che il pugno che ha colpito la porta dello spogliatoio fosse diretto a colpire il direttore di gara.
Di conseguenza il comportamento contestato non integra anche gli estremi del tentativo di atto di violenza per cui la pena va rimodulata.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CALABRO’ Cristiano a CINQUE giornate di squalifica;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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