COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: Sig. TASSONE Bruno (Presidente della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. DE PADOVA Antimo (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Salvatore (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. LA GROTTERIA Walter Giovanni (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Angelo Bruno (dirigente della società Centro Pol. S.Bruno), della violazione dell’ art. 1, comma 1 del C.G.S.,nonché della società CENTRO POL. S.BRUNO in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi art. 4, commi 1 e 2)del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: Sig. TASSONE Bruno (Presidente della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. DE PADOVA Antimo (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Salvatore (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. LA GROTTERIA Walter Giovanni (calciatore della società Centro Pol. S.Bruno), Sig. BORELLO Angelo Bruno (dirigente della società Centro Pol. S.Bruno), della violazione dell’ art. 1, comma 1 del C.G.S.,nonché della società CENTRO POL. S.BRUNO in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi art. 4, commi 1 e 2)del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentito il sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, nonché il legale rappresentante della società Centro Pol. S. Bruno; viste le risultanze degli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini; rilevato che le parti si sono accordate in ordine alla applicazione delle pene da irrogarsi ai soggetti deferiti come con nota in atti (ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.); considerato che si ritengono corrette la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrue le sanzioni concordate; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga a : • Al Sig. TASSONE Bruno, Presidente della società Centro Pol. S.Bruno, l’inibizione di mesi 8 (OTTO) e quindi fino al 22 SETTEMBRE 2008; • Ai Sigg. DE PADOVA Antimo, BORELLO Salvatore e LA GROTTERIA Walter Giovanni, calciatori della società Centro Pol. S.Bruno, mesi 4 (QUATTRO) di squalifica e quindi fino al 22 MAGGIO 2008; • Al Sig. BORELLO Angelo Bruno, Dirigente della società Centro Pol. S.Bruno, l’inibizione di mesi 4 (QUATTRO) e quindi fino al 22 MAGGIO 2008; • Alla società CENTRO POL. S. BRUNO la penalizzazione di TRE punti in classifica da scontare nell’attuale stagione sportiva;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it