COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 75 della società C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°19 (Attività Giovanile) del 04.01.2008 (Inibizione Sig. SIMONE Giuseppe fino al 30.06.2008, squalifica allenatore ROGOLINO Domenico fino al 03.03.2008, squalifica calciatore MINNELLA Giuseppe per DUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 75 della società C.S.P.R. 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°19 (Attività Giovanile) del 04.01.2008 (Inibizione Sig. SIMONE Giuseppe fino al 30.06.2008, squalifica allenatore ROGOLINO Domenico fino al 03.03.2008, squalifica calciatore MINNELLA Giuseppe per DUE giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preliminarmente dichiara, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S., non impugnabile la squalifica inflitta al calciatore Minnella Giuseppe; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al dirigente del C.S.P.R. 94 Sig. Simone Giuseppe e all’allenatore Rogolino Domenico, ed in particolare che va tenuto conto che non si ravvedono nei confronti del direttore di gara particolari pressioni, ma solamente una leggerezza che manifesta un comportamento antisportivo, ma nessuna violenza di natura psicologica; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo delibera di : • ridurre l’inibizione inflitta al Sig. SIMONE Giuseppe fino al 29 FEBBRAIO 2008; • ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Sig. ROGOLINO Domenico fino al 31 GENNAIO 2008; • dichiarare inammissibile il ricorso per quanto attiene la squalifica al calciatore Minella Giuseppe; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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