COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 77 della società A.C. COMPRENSORIO AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°14 del 27.12.2007 (Inibizione Sig. ESPOSITO Elio per mesi 6 e quindi fino al 27.06.2008, squalifica calciatore ESPOSITO Luca per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 77 della società A.C. COMPRENSORIO AMANTEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Zonale di Belvedere di cui al Comunicato Ufficiale n°14 del 27.12.2007 (Inibizione Sig. ESPOSITO Elio per mesi 6 e quindi fino al 27.06.2008, squalifica calciatore ESPOSITO Luca per TRE giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che da un attento esame del supplemento di referto redatto dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai Sigg. Esposito Elio ed Esposito Luca, rispettivamente allenatore e calciatore dell’A.C. Comprensorio Amantea ed in particolare che va tenuto conto che il comportamento del Sig. Esposito Elio, per quanto deprecabile va ricondotto nel clima contestuale ad un incontro di calcio, peraltro va tenuto conto che il Sig. Esposito Elio era altresì in uno stato di agitazione psico-fisica in quanto il figlio Luca era rimasto contuso in un’azione di gioco e l’infortunio richiedeva il ricovero in ospedale. Per quanto riguarda lo stesso calciatore Esposito Luca, la sua protesta è stata di modestissima entità; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione al Sig. ESPOSITO Elio fino al 28 FEBBRAIO 2008 e la squalifica del calciatore ESPOSITO Luca a DUE giornate; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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