COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 80 dei Sigg. ORTADO Ivan e Franco Giovanni avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 02.01.2008 (Squalifica Sig. FRANCO Giovanni fino al 30.06.2009, squalifica calciatore ORTADO Ivan fino al 28.01.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 22 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 80 dei Sigg. ORTADO Ivan e Franco Giovanni avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 02.01.2008 (Squalifica Sig. FRANCO Giovanni fino al 30.06.2009, squalifica calciatore ORTADO Ivan fino al 28.01.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che circa l’identità del calciatore Ortado Ivan il direttore di gara nao ha avuto alcuna incertezza, in quanto lo stesso era stato ben individuato dall’arbitro perché ammonito; Mentre in merito al reclamo del tesserato Franco Giovanni, il direttore di gara ha confermato testualmente quanto riportato in referto; Pertanto, non vi sono elementi per l’accoglimento del ricorso; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la relative tasse.
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