COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 7 a carico di: Sig. RAO Antonio (Presidente della società Pol. San Giuseppe Rosarno), Sig. PAPASIDARO Antonio (calciatore della società Pol. San Giuseppe Rosarno), della violazione di cui all’ art. 1, comma 3 del C.G.S., nonché della società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi art. 4, commi 1 e 2)del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 7 a carico di: Sig. RAO Antonio (Presidente della società Pol. San Giuseppe Rosarno), Sig. PAPASIDARO Antonio (calciatore della società Pol. San Giuseppe Rosarno), della violazione di cui all’ art. 1, comma 3 del C.G.S., nonché della società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO in applicazione dell’art. 2, comma 4 (oggi art. 4, commi 1 e 2)del C.G.S.. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; sentito il sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello; viste le risultanze del procedimento; RILEVA 1. che RAO Antonio e PAPASIDARO Antonio, rispettivamente Presidente e Capitano della Pol. San Giuseppe Rosarno, regolarmente convocati dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per la data del 31.05.2007 per essere sentiti in merito agli episodi di violenza accaduti prima della disputa della gara del 03.03.207 tra la Pol. San Giuseppe Rosarno e Pol. Sancalogerese, si sono sottratti all’audizione senza addurre alcuna giustificazione o impedimento; 2. che da tale condotta emerge altresì la responsabilità diretta ed oggettiva della società di appartenenza dei due tesserati, la Pol. San Giuseppe Rosarno; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a : Rao Antonio, Presidente della società Pol. San Giuseppe Rosarno, Papasidaro Antonio, calciatore tesserato per la Pol. San Giuseppe Rosarno, responsabili ai sensi dell’art. 1, comma 3 del C.G.S. per essersi sottratti alla convocazione dell’Ufficio Indagini senza giustificazione; e la responsabilità oggettiva della loro società di appartenenza, la Pol. San Giuseppe Rosarno, per responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga a : • Sig. RAO Antonio, Presidente della società San Giuseppe Rosarno, l’inibizione di giorni 60 e quindi fino al 30 MARZO 2008; • Sig. PAPASIDARO Antonio, calciatore della soc.San Giuseppe Rosarno, la squalifica di giorni 30 e quindi fino al 29 FEBBRAIO 2008; • Alla società POL. SAN GIUSEPPE ROSARNO l’ammeda € 150,00 (centocinquanta/00).
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