COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 82 della società U.S.C. CORIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 09.01.2008 (Ammenda di € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 82 della società U.S.C. CORIGLIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 09.01.2008 (Ammenda di € 300,00).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Rilevato che il reclamo, trasmesso in data 19.01.2008, è stato proposto oltre il termine perentorio di sette giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale (n. 82 del 10.01.2008) in cui è stata riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che si intendeva impugnare, previsto dall’art. 46, comma 4 del C.G.S. nella sua nuova formulazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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