COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 85 della società A.S. ZONA 2002 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 02.01.2008 (Regolarità della gara Lazzarese – Zona 2002 del 15.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 30 GENNAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 85 della società A.S. ZONA 2002
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 02.01.2008 (Regolarità della gara Lazzarese – Zona 2002 del 15.12.2007).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito il direttore di gara a chiarimenti “via filo”;
RILEVA
Che, dal rapporto dell’arbitro della gara Lazzarese - Zona 2002 del 15.12.2007 (Calcio a 5 Serie C2), risulta che:
Al 33° del II tempo, “a pochi secondi dal termine della partita”, il direttore di gara espelleva i calciatori Mustara Gaetano (Zona 2002) e Latella Salvatore (Lazzarese), per reciproche scorrettezze. Nel frangente, una trentina di sostenitori della Società Pol Lazzarese A.S.D. abbandonavano gli spalti ed entravano sul terreno di gioco, aggredendo con calci e pugni i calciatori della Società A.S. Zona 2002.
Dopo circa quattro minuti, grazie alla fattiva collaborazione prestata da due dirigenti della Lazzarese, veniva riportata la calma, rendendosi possibile la ripresa del gioco “fino al fischio di chiusura che avveniva al 38° ”.
Al termine della gara, mentre si trovava negli spogliatoi, il direttore di gara veniva informato dal dirigente accompagnatore della Zona 2002 (Riccelli Roberto) che un calciatore della propria squadra, Laudadio Manuel, aveva il volto gonfio a causa delle contusioni riportate durante l’aggressione testé menzionata.
A tal proposito, il direttore di gara puntualizza, nel proprio rapporto, di aver già notato il volto gonfio del calciatore in questione, uscendo dal terreno di gioco a fine partita.
La società reclamante allega al reclamo verbale del pronto soccorso dell’A.O. “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro, con il quale è stato diagnosticata al Laudadio un trauma cranio-facciale, con ferite da graffio sul volto, con prognosi di cinque giorni.
Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n.79 del 02.01.2008 del Comitato Regionale Calabria, ha irrogato varie sanzioni a carico della Società Lazzarese, ma relativamente alla regolarità della gara, ha rilevato, contraddicendosi palesemente, dapprima che “la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la diretta responsabilità dei sopradetti sostenitori anche per la responsabilità oggettiva della società Lazzarese”, per poi disporre l’omologazione del risultato della gara maturato sul campo (3-3).
La Società A.S. Zona 2002 propone reclamo avverso detta decisione, chiedendo di sanzionare la Società Pol Lazzarese A.S.D. con la perdita della gara de qua per i fatti verificatisi, sostenendo che i propri giocatori, in seguito all’aggressione subita dai sostenitori avversari, risultavano “fortemente malmenati, impauriti e minacciati non erano più nelle condizioni psico-fisiche ideali che si richiedono per la disputa di una qualsiasi competizione sportiva, ormai compromessa da fattori esterni ad altissimo rischio per l’incolumità della squadra ospite in campo”.
Detta Società precisa, inoltre, di non essere rientrati anzitempo negli spogliatoi “per evitare più gravi ed irreversibili danni che potevano essere arrecati da una tifoseria agguerrita”, tenuto conto, peraltro, che la Società Lazzarese “non provvedeva a richiedere la presenza delle forze dell’ordine, quindi non garantendo la sicurezza”.
Tuttavia, dal rapporto arbitrale e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, emerge chiaramente che il direttore di gara, facendo uso dei suoi poteri, ha ritenuto di poter riprendere e portare a termine regolarmente la gara, nella considerazione che non sussistesse una situazione di pericolo reale o fondatamente supposta per l’incolumità dei calciatori avversari tale da interromperla o continuarla pro forma per fini cautelativi o di ordine pubblico. Comunicato Ufficiale N. 93 del 30 Gennaio 2008 628
Come precisato nel proprio referto ed in data odierna, il direttore di gara ha ritenuto ristabilito l’ordine in campo dopo l’allontanamento dei tifosi dal terreno di gioco e, avendo tenuto conto del breve tempo residuo che restava da disputare, ha ritenuto di portare regolarmente a termine l’incontro.
Per quanto concerne, invece, la circostanza messa in risalto dalla reclamante delle conseguenze lesive subite dal calciatore Laudadio Manuel, che lo avrebbero costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per ricevere le cure del caso (circostanza, quest’ ultima, asserita dalla reclamante ma non riportata sul referto arbitrale né confermata dall’arbitro in data odierna), va evidenziato che, ai sensi dell’art.17, co.1, del C.G.S., non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili a sostenitori della società cha abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società, ma altre sanzione (adottate, peraltro, dal Giudice Sportivo Territoriale nella propria decisione).
Pertanto,pur ribadendo la palese contraddizione presente nella motivazione adottata dal Giudice di prime cure, appare corretta la decisione sulla regolarità della gara in questione;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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