COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 78 della società A.C.D. SOVERIA SIMERI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 02.01.2008 (Squalifica calciatore IONA’ Salvatore fino al 31.05.2008, squalifica calciatore VIGLIAROLO Nicola fino al 30.11.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 78 della società A.C.D. SOVERIA SIMERI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 02.01.2008 (Squalifica calciatore IONA’ Salvatore fino al 31.05.2008, squalifica calciatore VIGLIAROLO Nicola fino al 30.11.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA L’arbitro ha confermato nell’audizione a chiarimenti quanto riportato nel suo rapporto, e relativo supplemento, di gara. In particolare ha ribadito senza alcuna esitazione i fatti attribuiti al calciatore Ionà che avrebbe tentato di aggredirlo e partecipato all’aggressione nei suoi confronti da parte di alcuni calciatori del Soveria Simeri culminato in un violento colpo inferto all’arbitro all’altezza dell’arcata sopraccigliare. La narrazione di tale evento comporta l’insorgere della responsabilità del capitano in quanto l’autore dell’atto di violenza (con conseguenze lesive certificate) non è stato individuato. Le sanzioni appaiono congrue ai fatti contestati la cui gravità non può prescindere dal generale contesto in cui gli stessi si sono verificati. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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