COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 92 del Sig. MAZZOLENI Luigi Massimiliano (società Monteleone Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 23.01.2008 (Squalifica per TRE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 92 del Sig. MAZZOLENI Luigi Massimiliano (società Monteleone Calcio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 23.01.2008 (Squalifica per TRE giornate).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore Mazzoleni Luigi Massimiliano, tenuto conto che il fallo avveniva comunque nel corso di una azione di gioco e che non viene descritto come particolarmente violento;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAZZOLENI Luigi Massimiliano a DUE giornate.
dispone, infine, restituirsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 92 del Sig. MAZZOLENI Luigi Massimiliano (società Monteleone Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 23.01.2008 (Squalifica per TRE giornate)."