COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 93 della società S.S. CANTINELLA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 23.01.2008 (Ripetizione della gara Cantinella C/5 – Il Gatto e La Volpe del 06.01.2008 per causa di forza maggiore).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 93 della società S.S. CANTINELLA CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 23.01.2008 (Ripetizione della gara Cantinella C/5 – Il Gatto e La Volpe del 06.01.2008 per causa di forza maggiore).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La società Cantinella C/5 impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe assumendo fondate le cause di forza maggiore addotte dalla società Il gatto e la volpe per giustificare la mancata presentazione alla gara sopra citata.
Assume la inammissibilità del reclamo e nel merito la futilità delle argomentazioni addotte.
Il reclamo appare fondato in quanto la società Il Gatto e la Volpe nell’espletamento dell’iter procedurale volto alla dichiarazione dello stato di forza maggiore è incorsa in un doppio vizio ai sensi dell’art. 46 del C.G.S.. Comunicato Ufficiale N. 96 del 5 Febbraio 2008 656
Nello specifico:
• non ha preannunciato il reclamo entro le 24:00 del giorno feriale successivo a quello di effettuazione della gara, presentando “brevi manu” la documentazione presso la Delegazione Distrettuale di Rossano, in palese inadempimento dell’art. 38 C.G.S che impone la trasmissione a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica.
• ma – in particolare - non ha allegato alla documentazione originale da rimettersi al giudice sportivo l’attestazione dell’invio alla controparte del reclamo stesso.
Pertanto ai sensi dell’art. 36 comma 4 – attesa l’inammissibilità del reclamo davanti al giudice sportivo - annulla la decisione di primo grado e accoglie, consequenzialmente, il presente reclamo.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo irroga alla società IL GATTO E LA VOLPE la punizione sportiva della perdita della gara (Cantinella C/5 – Il Gatto e la Volpe) con il punteggio di 0-6;
penalizza la società IL GATTO E LA VOLPE di UN punto in classifica per rinuncia;
infligge l’ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) per rinuncia;
dispone, infine accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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