COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 94 della società SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore PROCOPIO Agostino per SETTE gare, squalifica calciatore BASCERANO Pier Francesco per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 94 della società SPORTING CLUB DAVOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 16.01.2008 (Squalifica calciatore PROCOPIO Agostino per SETTE gare, squalifica calciatore BASCERANO Pier Francesco per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
I fatti per come narrati dall’arbitro appaiono assolutamente inconfutabili per cui non possono essere messi in dubbio le responsabilità attribuite ai due calciatori dello Sporting Club Davoli.
Il Bascerano colpiva con una gomitata al volto un avversario, quindi all’atto della notifica del provvedimento di espulsione da parte dell’arbitro, gli rivolgeva una frase minacciosa.
Il Procopio afferrava l’arbitro per il braccio profferendo pesante minaccia.
Le sanzioni appaiono congrue ai fatti contestati ed al contesto in cui sono stati posti in essere.
La sanzione inflitta al Procopio si giustifica inoltre per il ruolo di capitano ricoperto dallo stesso.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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