COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 96 della società A.S.C. ACCARIA GALLI avverso la regolarità della gara Fronti – Accaria Galli (3 – 1) del 20.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dell’assistente arbitrale Sig. MURACA Rosario.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 96 della società A.S.C. ACCARIA GALLI
avverso la regolarità della gara Fronti – Accaria Galli (3 – 1) del 20.01.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dell’assistente arbitrale Sig. MURACA Rosario.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilavato che la società U.S. Fronti ha utilizzato nella gara in esame in funzione di assistente di parte il Sig. Muraca Rosario, nato il 20.11.1992, il quale non era autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica, ai sensi dell’art. 34, 3° comma delle N.O.I.F., quindi neppure in qualità di assistente di parte.
Che, pertanto, va applicata alla società U.S. Fronti la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5 lettere b) e c) del C.G.S.;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, irroga alla società U.S. FRONTI la punizione sportiva della perdita della gara (Fronti – Accaria Galli del 20.01.2008) con il punteggio di 0 – 3;
dispone, infine accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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