COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 97 della società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 23.01.2008 (Inibizione Sig. LIMIDO Antonio fino al 29.02.2008, squalifica calciatori BRUNO Massimo, RINALDI Massimi e FOLLONE Emilio per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 DEL 5 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 97 della società S.S. ROGGIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 23.01.2008 (Inibizione Sig. LIMIDO Antonio fino al 29.02.2008, squalifica calciatori BRUNO Massimo, RINALDI Massimi e FOLLONE Emilio per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che i fatti per come rappresentati nel rapporto arbitrale non possono essere messi in dubbio;
che tuttavia le sanzioni irrogate ai calciatori Rinaldi Massimo e Follone Emilio vanno rimodulate;
che al contrario appaiono congrue ed adeguate la squalifica inflitta all’allenatore Limido Antonio ed al calciatore Bruno Massimo;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori RINALDI Massimo e FOLLONE Emilio e TRE giornate;
Conferma nel resto.
dispone, infine accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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