COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 88 della società A.S.D. REAL ROSALI’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°28 del 16.01.2008 (Regolarità della gara Real Rosalì – Saracinello del 30.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 88 della società A.S.D. REAL ROSALI’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°28 del 16.01.2008 (Regolarità della gara Real Rosalì – Saracinello del 30.12.2007). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA La società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della ripetizione della gara a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro per le minacce dallo stesso subite; ed invero, risulta dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara che lo stesso non sia stato assolutamente aggredito da chicchesia, ma abbia deciso di sospendere l’incontro unicamente per un eccesso di panico per una situazione ambientale ostile; la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione consumata o tentata nei confronti del direttore di gara; bisogna altresì precisare che la fattispecie non concretizza l’ipotesi dell’errore tecnico, per come erroneamente deciso dal giudice di primo grado; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone la ripetizione della gara REAL ROSALI’ – SARACINELLO; rimette al Presidente della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per quanto di competenza; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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