COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 98 del Sig. MACRI’ Massimo (società Rossanese 1909 A.S.D.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 30.01.2008 (Squalifica per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 98 del Sig. MACRI’ Massimo (società Rossanese 1909 A.S.D.) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 30.01.2008 (Squalifica per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rilevato preliminarmente che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dal supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Macrì Massimo già espulso durante la gara per gioco violento, ha tenuto, a fine partita un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna arbitrale; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it