COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 101 della società A.S. FEROLETO JEVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°45 del 30.01.2008 (Squalifica calciatore PALMIERI Matteo fino al 31.12.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 12 FEBBRAIO 2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 101 della società A.S. FEROLETO JEVOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°45 del 30.01.2008 (Squalifica calciatore PALMIERI Matteo fino al 31.12.2011).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta a carico del calciatore Palmieri Matteo, responsabile di gravi atti di violenza nei confronti
dell’arbitro appare eccessiva;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore PALMIERI Matteo fino al 31 DICEMBRE 2010;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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