COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 3 della società A.S. LATTARICO avverso la regolarità della gara di COPPA CALABRIA Lattarico – Jordan Augufum (0 – 1) del 09.09.2007 per presunta posizione irregolare del calciatore GUZZO Pierpaolo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Lattarico con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara di Coppa Calabria Lattarico – Jordan Augufum del 09.09.2007 per posizione irregolare del calciatore Guzzo Pierpaolo; rilevato che il calciatore Guzzo Pierpaolo è stato squalificato per una gara in Coppa Calabria (cfr. Com. Uff. n° 104 del 21.02.2007);

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 13 SETTEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 3 della società A.S. LATTARICO avverso la regolarità della gara di COPPA CALABRIA Lattarico – Jordan Augufum (0 – 1) del 09.09.2007 per presunta posizione irregolare del calciatore GUZZO Pierpaolo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Lattarico con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara di Coppa Calabria Lattarico – Jordan Augufum del 09.09.2007 per posizione irregolare del calciatore Guzzo Pierpaolo; rilevato che il calciatore Guzzo Pierpaolo è stato squalificato per una gara in Coppa Calabria (cfr. Com. Uff. n° 104 del 21.02.2007); rilevato che la gara oggetto del reclamo era la prima utile per scontare la predetta squalifica; rilevato che il Guzzo ha preso parte alla gara del 09.09.2007 senza averne titolo; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società JORDAN AUGUFUM la punizione sportiva della perdita della gara di Coppa Calabria (Lattarico – Jordan Augufum) con il punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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