COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 DEL 1° OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 4 della società A.S. ROCCELLA avverso la regolarità della gara Serrese – Roccella (0 – 0) del 15.09.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore CARCHEDI Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Carchedi Salvatore non aveva titolo per partecipare alla gara Serrese – Roccella del 15.09.2007, prima utile dopo la squalifica per una giornata allo stesso inflitta dal Giudice Sportivo (cfr. C.U. n° 154 del 23.05.2007);
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