COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 6 della società A.C. DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello (4 – 5) del 29.09.2007 Coppa Italia Calcio a Cinque per presunta posizione irregolare del calciatore LATTUGA Luigi. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lattuga Luigi squalificato per una giornata in Coppa Italia nella stagione sportiva 2006/2007 (cfr C.U. n° 50 del 31.10.2006) non ha scontato la squalifica nella prima gara utile (gara di Coppa Italia di Coppa Italia Calcio a 5 Xerox Chianello – La Bussola Fuscaldo del 22.09.2007) sicché non aveva titolo per partecipare alla gara di Coppa Italia C/5 DHS San Lucido – Xerox Chianello del 29.09.2007;

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 6 della società A.C. DHS SAN LUCIDO CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello (4 – 5) del 29.09.2007 Coppa Italia Calcio a Cinque per presunta posizione irregolare del calciatore LATTUGA Luigi. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lattuga Luigi squalificato per una giornata in Coppa Italia nella stagione sportiva 2006/2007 (cfr C.U. n° 50 del 31.10.2006) non ha scontato la squalifica nella prima gara utile (gara di Coppa Italia di Coppa Italia Calcio a 5 Xerox Chianello – La Bussola Fuscaldo del 22.09.2007) sicché non aveva titolo per partecipare alla gara di Coppa Italia C/5 DHS San Lucido – Xerox Chianello del 29.09.2007; che, pertanto, il reclamo merita accoglimento; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società XEROX CHIANELLO la punizione sportiva della perdita della gara (Coppa Italia C/5 DHS San Lucido C/5 – Xerox Chianello del 29.09.2007) con il punteggio di 0 – 6; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it