COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del 26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 7 della società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 30 del
26.09.2007 (Squalifica calciatore PERNA Giuseppe per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società Palmese;
rilevato che il calciatore Perna Giuseppe della società reclamante si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti
dell’arbitro a seguito del provvedimento di espulsione a suo carico, così come correttamente accertato dal Giudice Sportivo;
ritenuto, tuttavia, eccessiva l’entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di I° grado, in considerazione dell’entità e delle
modalità dei fatti ascritti al Perna;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PERNA Giuseppe a TRE giornate di gara;
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