COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 9 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Verbicaro – Crucolese (2 – 1) del 30.09.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore LENTI Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 12 OTTOBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 9 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Verbicaro – Crucolese (2 – 1) del 30.09.2007 Campionato PRIMA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore LENTI Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Lenti Francesco aveva titolo a partecipare alla gara Verbicaro – Crucolese del 30.09.2007, relativa al Campionato di Prima Categoria, in quanto la squalifica conseguente all’espulsione era stata comminata allo stesso Lenti Francesco nella competizione di Coppa Calabria ; l’art. 19, cooma 11.1, infatti, prevede che le sanzioni previste dal precedente comma 1, inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e di Coppe organizzate dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni; tale principio è stato raffermato dal parere interpretativo della Corte Federale (pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 12/CF – 2003/2004), che in ordine alle modalità con cui devono essere scontate le squalifiche, ha tenuto fermo il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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