COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 89 della società DIPIGNANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 18.02.2009 (Squalifica calciatori PESCATORE Francesco e SCARPELLI Gianfranco per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 del 03 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 89 della società DIPIGNANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 39 del 18.02.2009 (Squalifica calciatori PESCATORE Francesco e SCARPELLI Gianfranco per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico dei due calciatori Pescatore Francesco, reo di
comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell'arbitro, e Scarpelli Gianfranco, per aver scatenato una rissa tra i
giocatori, è certamente congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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