COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 93 della società A.S. LIDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.02.2009 (Squalifica calciatore AGOSTO Vito fino al 31.07.2009, squalifica calciatore RAFFAELE Michel per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 93 della società A.S. LIDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.02.2009 (Squalifica calciatore AGOSTO Vito fino al 31.07.2009, squalifica calciatore RAFFAELE Michel per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilavato che da un’attenta lettura del referto arbitrale emerge che i fatti ascritti ai sigg.ri Agosto e Raffaele seppur gravi vanno riqualificati riconducendo alla realtà e, pertanto, per quanto riguarda Agosto Vito non si tratta di tentativo di aggressione, bensì di comportamento gravemente offensivo e minaccioso; anche riguardo il calciatore Raffaele Michel è conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore AGOSTO Vito fino al 30 APRILE 2009; riduce la squalifica inflitta al calciatore RAFFAELE Michel a TRE giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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