COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 94 della società A.S. BIANCHESE 1920 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 11.02.2009 (Squalifica calciatore VERSACE Francesco fino al 31.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 del 10 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 94 della società A.S. BIANCHESE 1920 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 11.02.2009 (Squalifica calciatore VERSACE Francesco fino al 31.12.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali; ritenuto che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso fuori termine (art. 36, comma 2 del C.G.S.) nonché privo della relativa tassa. P.Q.M. Visto l’art. 36, comma 2 del C.G.S. dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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