COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 110 della società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.2.2009 (Omologazione del risultato acquisito in campo – gara Pro Catanzaro/Sporting

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 110 della società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.2.2009 (Omologazione del risultato acquisito in campo – gara Pro Catanzaro/Sporting Club Davoli 2 - 1). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che a termini dell’art. 33, comma 5 del C.G.S. copia del reclamo deve essere inviata alla controparte e che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, la inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di inammissibilità dello stesso; che, peraltro, è carente della prescritta tassa reclamo; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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