COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di : Sig. LA VIA Marco (già Presidente della società A.S.D. Aprigliano Calcio), per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di : Sig. LA VIA Marco (già Presidente della società A.S.D. Aprigliano Calcio), per rispondere della violazione di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.. IL DEFERIMENTO Il vice procuratore federale, delegato il sostituto procuratore avv. Mario Manca, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4.02.2009, prot. n° 4824/096 pf 08-09/ms/vdb: 1) il sig. Marco LA VIA, già Presidente della A.S.D. Aprigliano Calcio; 2) la società A.S.D. Aprigliano Calcio; per rispondere rispettivamente: 1. il Signor Marco LA VIA, quale presidente pro tempore della A.S.D. Aprigliano Calcio per la stagione sportiva 2007-2008, delle violazioni di cui all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell’art. 8, comma 9, del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., per il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni, delle somme determinate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.. 2. la società A.S.D. Aprigliano Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazioni ai fatti ascritti al proprio Presidente Signor Marco LA VIA Difatti, in data 26.05.2008 il Presidente del C.R. Calabria inviava alla Procura Federale nota, nella quale si segnalava che la A.S.D. Aprigliano Calcio, partecipante al campionato di 1a categoria Regionale Calabria, non aveva ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 05.04.2008, pubblicato con C.U. n. 6 del 5.4.2008 con il quale la A.S.D. Aprigliano Calcio era stata condannata al pagamento in favore dell’ex allenatore Signor Carmine Litrenta della somma di €. 1.500,00 quale saldo delle somme a questi dovute in forza dell’accordo economico intercorso tra le dette parti per la stagione sportiva 2006/2007. La Procura Federale esaminava la documentazione relativa alla nota citata e quella ulteriore che acquisiva e rilevava che dall’esame della documentazione citata si evinceva la correttezza del rilievo mosso e quindi che la A.S.D. Aprigliano Calcio non aveva ottemperato nel termine di trenta giorni al disposto della citata delibera, pur se la medesima era stata comunicata alla Società deferita dal Presidente del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con raccomandata dell’ 11.04.2008 e nonostante l’ulteriore sollecito del C.R. Calabria del 21 aprile 2008, rimasto senza esito. Anche la comunicazione alla Procura Federale del 26.05.2008, sopra citata, era stata inviata contestualmente alla A.S.D. Aprigliano Calcio, senza che la medesima desse corso al versamento dovuto. Riteneva pertanto che il mancato pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D., nel termine di trenta giorni comportasse la violazione dell’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell’art. 8, comma 9 del C.G.S., oltre che la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., violazioni ascrivibili al Presidente della A.S.D. Aprigliano Calcio per la s.s. 2007-2008, Signor Marco La Via, nonché, a titolo di responsabilità diretta, alla A.S.D. Appigliano Calcio, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S.. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 23 marzo 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché i Signori Barberio Francesco e Lucente Ettore, delegati per la A.S.D. Aprigliano nonché il Sig. Raffaele Pilato delegato dell’allenatore Sig. LA VIA Marco. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: • inibizione di mesi QUATTRO per il Presidente dell’A.S.D. Aprigliano Calcio • due punti di penalizzazione per la citata società da scontarsi nella stagione in corso nonché € 350,00 di ammenda LE RICHIESTE DELLA DIFESA La difesa ha prodotto documentazione attestante l’avvenuto pagamento nei termini di norma. Ha chiesto pertanto il proscioglimento dagli addebiti. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti escludano la responsabilità dei deferiti essendo stato provato da questi l’adempimento agli obblighi nei termini prescritti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati
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