COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 95 della società A.C.S. CAPISTRANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Capistranese – Nicastrello del 15.02.2009 – con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica calciatore SCOLIERI Antonio fino al 18.03.2009, squalifica calciatore VELLONE Francesco fino al 18.03.2009, inibizione Sig. VELLONE Luigi fino al 11.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 95 della società A.C.S. CAPISTRANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Capistranese – Nicastrello del 15.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica calciatore SCOLIERI Antonio fino al 18.03.2009, squalifica calciatore VELLONE Francesco fino al 18.03.2009, inibizione Sig. VELLONE Luigi fino al 11.03.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE sentiti la società Capistranese nonché il direttore di gara a chiarimenti; RILEVA che, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante né altra documentazione allegata; ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano piena conferma nel rapporto arbitrale ove risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 20° del II° tempo, l’arbitro veniva accerchiato e pressato minacciosamente e veniva strattonato impedendogli qualsiasi movimento, tutti i calciatori mantenevano un comportamento reiteratamente offensivo e gravemente minaccioso; che solo con l’intervento della forza pubblica l’arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi e, nonostante la presenza della forza pubblica, continuavano le minacce e gli insulti anche a mezzo di violenti ed incessanti colpi alla finestra dello spogliatoio arbitrale; che stante il clima assolutamente intimidatorio e condizionante, l’arbitro sospendeva la partita non essendo più sussistenti le condizioni oggettive per portare a termine la gara; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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