• Stagione sportiva: 2008/2009
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 95 della società A.C.S. CAPISTRANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 44 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Capistranese – Nicastrello del 15.02.2009 –
con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica calciatore SCOLIERI Antonio fino al 18.03.2009, squalifica
calciatore VELLONE Francesco fino al 18.03.2009, inibizione Sig. VELLONE Luigi fino al 11.03.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 95 della società A.C.S. CAPISTRANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 44 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Capistranese – Nicastrello del 15.02.2009 -
con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica calciatore SCOLIERI Antonio fino al 18.03.2009, squalifica
calciatore VELLONE Francesco fino al 18.03.2009, inibizione Sig. VELLONE Luigi fino al 11.03.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
sentiti la società Capistranese nonché il direttore di gara a chiarimenti;
RILEVA
che, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in
esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante né altra documentazione allegata;
ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano piena conferma nel rapporto arbitrale ove risulta in maniera
chiara ed inequivoca che al 20° del II° tempo, l’arbitro veniva accerchiato e pressato minacciosamente e veniva strattonato
impedendogli qualsiasi movimento, tutti i calciatori mantenevano un comportamento reiteratamente offensivo e gravemente
minaccioso;
che solo con l’intervento della forza pubblica l’arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi e, nonostante la presenza della forza
pubblica, continuavano le minacce e gli insulti anche a mezzo di violenti ed incessanti colpi alla finestra dello spogliatoio arbitrale;
che stante il clima assolutamente intimidatorio e condizionante, l’arbitro sospendeva la partita non essendo più sussistenti le
condizioni oggettive per portare a termine la gara;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 95 della società A.C.S. CAPISTRANESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 44 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Capistranese – Nicastrello del 15.02.2009 –
con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica calciatore SCOLIERI Antonio fino al 18.03.2009, squalifica
calciatore VELLONE Francesco fino al 18.03.2009, inibizione Sig. VELLONE Luigi fino al 11.03.2009)."