COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 96 della società F.C. ALBIDONA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 5.3.2009 (Squalifica del terreno di gioco per TRE giornate effettive, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 500,00, inibizione Sig. SALANDRIA Giuseppe fino al 11.03.2009, squalifica calciatore MUNNO Domenico per QUATTRO giornate di gara).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 96 della società F.C. ALBIDONA A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 109 del 5.3.2009 (Squalifica del terreno di gioco per TRE giornate effettive, penalizzazione di DUE punti in classifica,
ammenda di € 500,00, inibizione Sig. SALANDRIA Giuseppe fino al 11.03.2009, squalifica calciatore MUNNO Domenico per
QUATTRO giornate di gara).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Sentito il rappresentante della società reclamante;
RILEVA
In via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e,
pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara.
Dal rapporto dell’arbitro, con relativo supplemento, della gara F.C. Albidona - A.S.D.-Spezzano Albanese dell’1.3.2009 risulta che:
- prima della gara, il direttore di gara veniva avvicinato da alcune persone non identificate, le quali, minacciandolo, gli intimavano di
adottare nel corso della gara stessa decisioni che favorissero la società Albidona;
- successivamente, una persona non identificata, che stazionava in prossimità degli spogliatoi, tentava di sgambettare l’arbitro,
senza riuscirvi, mentre quest’ultimo rientrava nello spogliatoio dopo avere effettuato il riscaldamento sul terreno di gioco;
- nel corso del primo tempo, alcuni sostenitori dell’Albidona, “hanno cercato di entrare sul terreno di giuoco arrampicandosi sulle
inferriate di recinzione”;
- al rientro sul terreno di gioco dopo l’intervallo, l’arbitro veniva colpito alla gamba dx da un sasso lanciato da un sostenitore
dell’Albidona che gli procurava una contusione con lieve fuoriuscita di sangue;
- a tal proposito, il direttore di gara dichiara nel rapporto di aver fatto notare il danno fisico subìto al dirigente accompagnatore
ufficiale della società suddetta, Salandria Giuseppe, il quale gli “rispondeva con una stretta di spalle”: tuttavia, detta ferita non gli
provocava dolore e pertanto non gli impediva di dare inizio regolarmente al II tempo;
- al 27° del II tempo, a seguito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro, questi veniva circondato da alcuni calciatori dell’Albidona
che protestavano nei suoi confronti ed, in particolare, uno di essi, Munno Domenico, rivolgeva all’indirizzo dell’ufficiale di gara
medesimo frasi offensive e minacciose, venendo conseguentemente espulso;
- mentre il direttore di gara annotava l’espulsione sul taccuino, veniva raggiunto da circa cinque tifosi dell’Albidona e uno di essi gli
sferrava dapprima un pugno alla tempia dx, che gli causava “forte dolore e giramento di testa” e successivamente lo colpiva con un
calcio alla gamba sx;
- il direttore di gara precisa espressamente di non avere subito conseguenze più gravi solo grazie al fattivo intervento in sua difesa
“di calciatori e dirigenti presenti sul terreno di gioco”;
- nel frattempo, sopraggiungevano anche i carabinieri che invitavano l’arbitro ad abbandonare il campo, scortandolo fino allo
spogliatoio;
- rientrato negli spogliatoi, l’arbitro riceveva le prime cure: tuttavia, poichè “il forte dolore e il giramento di testa non diminuivano”,
decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo in condizioni di riprenderla;
- successivamente, il direttore di gara lasciava il campo di calcio a bordo dell’autovettura delle suddette Forze dell’ordine che
provvedevano ad accompagnarlo fino alla stazione dei Carabinieri di Trebisacce, laddove gli veniva consegnata l’autovettura
lasciata in custodia al dirigente dell’Albinona Salandria Giuseppe, già menzionato: in tale frangente veniva constatato che
l’autovettura era stata danneggiata;
- alle ore 21,45 circa, l’arbitro giungeva nella propria residenza e, perdurando il dolore ed il giramento di testa per i colpi subiti, si
recava al pronto soccorso del P.O. di Lamezia Terme, laddove gli veniva diagnosticata “una contusione in regione frontale e
ginocchio dx” con prognosi di gg.5 e ritorno all’indomani per consulenza neurologica (come da relativo certificato medico in atti).
La società reclamante ricorre avverso le seguenti sanzioni irrogatele dal Giudice di prime cure (cfr. C.U. n.109 del 5.3.2009 del
Comitato Regionale Calabria):
- squalifica del terreno di gioco per tre giornate effettive di gara;
- penalizzazione di due punti in classifica;
- ammenda di € 500,00;
- inibizione al dirigente Salandria Giuseppe fino all’11 marzo 2009;
- squalifica del calciatore Munno Domenico per quattro giornate di gara.
A parere di questa Commissione sono da considerarsi accertate sia la responsabilità (oggettiva) della società reclamante per i fatti
accaduti ed, in particolare, per la mancata conclusione della gara, che quella del dirigente Salandria Giuseppe e del calciatore
Munno Domenico.
Va rilevato che il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria lametina non consente di dubitare sull’esistenza delle
conseguenze lesive derivanti dall’atto di violenza patito dall’arbitro, a differenza di quanto sostenuto dall’Albidona nel proprio
reclamo.
Le sanzioni irrogate ai tesserati Salandria e Munno sono da considerarsi congrue ed adeguate ai fatti verificatisi. Invece,
relativamente alle sanzioni poste a carico della società, va tenuto in debita considerazione il fattivo comportamento dei calciatori e
dei dirigenti della stessa, intervenuti a difesa dell’arbitro durante i suddetti accadimenti, come peraltro evidenziato dal direttore di
gara nel rapporto a sua firma.
Ne discende, quindi, che appare conforma a giustizia ridurre la penalizzazione in classifica ad un punto e l’ammenda ad € 300,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale delibera di :
ridurre la penalizzazione in classifica ad UN punto e l’ammenda ad € 300,00.
Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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