COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 102 della società U.S.D. AMBROSIANA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 4.03.2009 (Squalifica calciatore MANTELLO Nicola per SEI gare (di cui una per recidività in ammonizione ), squalifica calciatori PECORARO Alessio e COSTA Bruno per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 102 della società U.S.D. AMBROSIANA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 45 del 4.03.2009 (Squalifica calciatore MANTELLO Nicola per SEI gare (di cui una per recidività in ammonizione ),
squalifica calciatori PECORARO Alessio e COSTA Bruno per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma sia nel referto arbitrale che nel rapporto del
commissario di campo, ove risulta in maniera chiara ed inequivoca la referibilità ai calciatori della società reclamante dei fatti a
ciascuno ascritti;
considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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