COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 104 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 5.3.2009 (Penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 900,00, inibizione sig. RIZZO Salvatore fino al 04.04.2009, squalifica calciatore STAROPOLI Nicola per CINQUE giornate effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 104 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 5.3.2009 (Penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 900,00, inibizione sig. RIZZO Salvatore fino al 04.04.2009, squalifica calciatore STAROPOLI Nicola per CINQUE giornate effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante che ha confermato quanto già dedotto in ricorso; RILEVA La AS Marina di Nicotera contesta la eccessività della sanzione di due punti di penalizzazione, dell'ammenda di € 900, nonché delle sanzioni ai tesserati, senza sostanzialmente porre in discussione la dinamica dei fatti ricostruita dal giudice sportivo nel provvedimento impugnato sulla base del referto arbitrale. Ammette la propria responsabilità, confermando la congruità della squalifica del campo per una giornata, non impugnata, ma invoca una riduzione della sanzione dei due punti di penalizzazione ritenuta eccessiva, evidenziando che i fatti per quanto deplorevoli vadano ridimensionati, in quanto le persone entrate in campo sarebbero state 5 o 6 e non trenta come indicato dall'arbitro, che le stesse hanno scavalcato un cancello chiuso e non lasciato colpevolmente aperto come scritto in referto, e sottolineando che i dirigenti della società si sono comunque adoperati per riportare l'ordine. Dal referto arbitrale risulta quanto segue: - persone non identificate e quindi non autorizzate sostavano per tutta la durata della gara sul terreno di gioco e la società ospitante, nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro, non provvedeva all'allontanamento delle stesse; - al termine del primo tempo, il dirigente della società ospitante Rizzo Salvatore, al quale era stato chiesto dall'arbitro di far allontanare dal recinto di gioco le persone non autorizzate, teneva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro; - durante l'intervallo, una persona non identificata si chiudeva a chiave nello spogliatoio con l'arbitro, minacciandolo e impedendogli di uscire per circa tre minuti; - a fine gara, la stessa persona non identificata minacciava l'arbitro appena rientrato negli spogliatoi; - sempre a fine gara, davanti agli spogliatoi si scatenava una rissa generale che coinvolgeva le persone non identificate già presenti sul campo, una trentina di sostenitori della società Marina di Nicotera entrati da un cancello aperto e numerosi calciatori, tra i quali l'arbitro identificava soltanto il n.5 del Marina di Nicotera, Staropoli Nicola, che colpiva con un “violentissimo colpo alla nuca un calciatore avversario”. L'arbitro riferisce ancora che, nel corso della rissa, per salvaguardare la propria incolumità, si metteva in disparte accanto ai Carabinieri, non riuscendo così ad identificare altri calciatori partecipanti alla rissa; che numerosi calciatori della Bagnarese che tentavano di rientrare negli spogliatoi, venivano trattenuti e ripetutamente colpiti con violenza da persone non identificate e da calciatori avversari; che negli spogliatoi, vedeva tre calciatori della Bagnarese a terra a seguito dei colpi subiti; che un dirigente della Bagnarese gli riferiva che un calciatore della Bagnarese era stato trasportato in ospedale. Il quadro che emerge dal racconto dell'arbitro è di una gravità tale da far ritenere sufficientemente giustificate e congrue le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza. Va tenuto conto che i calciatori e i sostenitori della società Marina di Nicotera sono stati riconosciuti dall'arbitro non solo quali responsabili della rissa, ma colpevoli di una vera e propria aggressione nei confronti dei calciatori avversari, che avrebbe potuto comportare conseguenze drammatiche. Appare però conforme a giustizia ridurre la penalizzazione dei due punti in classifica, anche in conformità con precedenti pronunce rese dalla stessa commissione in casi analoghi. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce alla società MARINA DI NICOTERA la penalizzazione in classifica ad UN punto; conferma nel resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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