COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 105 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 12.3.2009 (Squalifica calciatore GAGLIARDI Carmine per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 20 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 105 della società U.S. BADOLATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 12.3.2009 (Squalifica calciatore GAGLIARDI Carmine per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; considerato che il calciatore Gagliardi Carmine si è reso responsabile di atti di violenza a gioco fermo nonché ci comportamento minaccioso nei confronti di un avversario; che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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