COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 118 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 118 della società A.S.D. CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dall’esame della documentazione in possesso presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria il calciatore tesserato per la società Sporting S. Anna risulta essere Veronà Adoldo (23.5.1987); che alla gara oggetto di reclamo il calciatore ad aver preso parte alla stessa è stato Velonà Adolfo (23.5.1987), per come risulta sulla distinta di gara, e che non risulta tesserato per la predetta società; rilevato che la società Sporting S. Anna non ha ottemperato entro il 26 marzo u.s. alla richiesta di regolarizzazione della posizione di tesseramento del calciatore Veronà Adolfo (a dire della società Sporting S. Anna il Veronà e il Velona sono la stessa persona); P.Q.M. In accoglimento del reclamo,irroga alla società SPORTING S.ANNA la punizione sportiva della perdita della gara (Casciolino 2007 – Sporting S. Anna del 22.02.2009) col punteggio di 0 – 3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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