COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 119 della società U.S. ORIOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Juvenilia M.Roseto – Oriolo del 01.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 119 della società U.S. ORIOLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 del 11.03.2009 (Omologazione della gara – Juvenilia M.Roseto – Oriolo del 01.03.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che per come accertato dal Giudice di Primo grado il calciatore Nigro Angelo, nato il 27.12.1978, risulta effettivamente tesserato con la società Juvenilia M. Roseto con decorrenza 17 settembre 2008, avendo quindi pieno diritto a partecipare alla gara disputata tra la società Juvenilia M. Roseto e Oriolo del 1° marzo 2009; che, per come accertato dal primo giudice, per mero errore meccanografico dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, il calciatore Nigro Angelo è stato inserito nella lista dei calciatori svincolati a norma dell’art. 107 delle N.O.I.F.; che il ricorso è da rigettare; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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