COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 121 della società F.C. ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 19.03.2009 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore LAUDONIA Michele per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 121 della società F.C. ROSE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n° 47 del 19.03.2009 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore LAUDONIA Michele per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
-in via preliminare che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e,
pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante;
ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma nel rapporto arbitrale ove risulta in maniera chiara ed
inequivoca la riferibilità al proprio calciatore che a fine gara colpiva al volto un giocatore della squadra avversaria, scatenando una
rissa;
che, la società F.C. Rose ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai propri tesserati;
ritenuto, infine, che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.
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