COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 113 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Crucolese – Manchester Castrovillari del 28.01.2009 – con il punteggio di 0 – 3).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 113 della società A.S.D. MANCHESTER CASTROVILLARI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Crucolese – Manchester Castrovillari del 28.01.2009 - con il punteggio di 0 – 3). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Che per come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale, il tesserato Guzzetti Falbo Domenico, non aveva titolo alcuno a partecipare alla gara del 28.01.2009 poiché ancora sotto squalifica; Non meritevole di considerazione perché priva di pregio, la tesi portata a sostegno nel ricorso da parte della società A.S.D. Manchester Castrovillari; il reclamo pertanto deve essere rigettato; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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