COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 114 della società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 12.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Nuova San Nicola Arcella – Crucolese del 22.02.2009 – con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica calciatore D’AMATO Dante fino al 31.07.2009, squalifica calciatore DELIA Simone fino al 30.06.2009, inibizione Sig. DONATO Grosso Gennaro fino al 31.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 114 della società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 12.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Nuova San Nicola Arcella – Crucolese del 22.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica calciatore D’AMATO Dante fino al 31.07.2009, squalifica calciatore DELIA Simone fino al 30.06.2009, inibizione Sig. DONATO Grosso Gennaro fino al 31.12.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il ricorso è inammissibile poiché in violazione dell’art. 46, comma 4 del C.G.S., il ricorrente non ha provveduto nel termine di sette giorni dalla pubblicazione della delibera del Giudice di primo grado a presentare ricorso a questa Commissione; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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