COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 116 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Magic Games C/5 – Comprensorio Presilano del 11.03.2009 – con il punteggio di 0 – 6).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 116 della società MAGIC GAMES CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 del 19.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Magic Games C/5 – Comprensorio Presilano del 11.03.2009 - con il punteggio di 0 – 6). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il ricorso è inammissibile poiché in violazione dell’art. 38, comma 7 del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto a comprovare la trasmissione del ricorso alla controparte; rilevato, comunque, che il ricorso al primo giudice proposto dalla società Comprensorio Presilano era stato ritualmente preannunciato a mezzo fax il 12.03.2009 alle ore 10.33; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it